CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CIRCOLO TENNIS PONTEDERA:

Presidente : Nocchi Federico   

Vice Presidente : Gianfaldoni Stefano   

Consiglieri : Beccani Massimo

 Bolognesi Giorgio

Gambini Marco    

       Leoncini Stefano

                      Loscalzo Antonio Domenico

Segretario :  Luti Bruno            

 

STATUTO

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Repertorio n. 18359                           Raccolta n. 1811

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilacinque, il giorno diciotto del mese di febbraio, alle ore ventuno (21.00)

18 febbraio 2005

in Pontedera, via Stazione Vecchia numero 12, nella sede dell'”Università della Terza Età”, innanzi a me dott. Maria Antonietta Denaro, notaio residente in Vicopisano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Pisa, senza l’assistenza dei testimoni per avervi il comparente con il mio consenso espressamente rinunciato, si é costituito il signor

NICCOLAIONI ANDREA, commerciante, nato a Pontedera (PI), il 18 giugno 1954, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società “CIRCOLO TENNIS PONTEDERA Società cooperativa a responsabilità limitata” con sede in Pontedera (PI), via delle Colline numero 149, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01088800501, numero 99997 di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella predetta qualità, mi dichiara che è qui riunita in questa sede, per questo giorno ed ora, in seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria dei soci della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

– approvazione modifica statuto della società “Circolo Tennis”

Parte ordinaria:

– omissis

Ai sensi dell’articolo 32 del vigente statuto sociale assume la presidenza dell’assemblea, il comparente, signor NICCOLAIONI ANDREA, il quale invita me notaio a redigere il verbale dell’assemblea stessa.

Il Presidente, innanzitutto, verifica che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti e quindi constata:

– che dei centodiciotto soci regolarmente iscritti nel libro soci sono presenti, in proprio e per delega, numero ottanta soci elencati nel foglio delle presenze che si allega al presente atto con la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale; le richiamate deleghe, previo controllo della loro regolarità, restano acquisite agli atti sociali;

– che del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre che esso comparente, Vice Presidente, i signori Franceschi Franco (Consigliere), Gianfaldoni Stefano (consigliere), Luti Bruno (consigliere), Nencha Alberto (consigliere) e Volpi Walter (consigliere). Assente giustificato il Presidente, Brini Duccio;

– che la cooperativa non ha Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea ed idonea per deliberare sull’unico argomento posto all’ordine del giorno.

Passando quindi la trattazione di tale argomento, il Presidente sottolinea all’Assemblea la necessità di procedere alla modifica del vigente statuto sociale che regola la vita e l’organizzazione della società, adeguandolo alla nuova normativa in materia societaria contemplata dai decreti legislativi n.5/2003 e 6/2003 e successive modificazioni.

Il Presidente, a tal proposito, sottolinea che detta normativa prevede adeguamenti così detti “obbligatori” ed altri “facoltativi” e che, quindi, dovendo appunto adeguarsi alle nuove norme inderogabili in materia appare oltremodo opportuno valutare le opportunità consentite dalla riforma.  Pertanto, propone ai soci di ridefinire tutti gli articoli e le clausole non toccati dalla riforma del diritto societario onde coordinarli con quelli da modificare ai sensi di legge, adottando un nuovo testo dello statuto sociale.

Invita quindi l’Assemblea a deliberare in merito.

L’Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, con il voto favorevole 79 soci e con l’astensione del sognor Macaluso Alfredo,

DELIBERA

– di adottare il nuovo Statuto sociale composto di 36 (trentasei) articoli nel testo come sopra proposto dal Presidente.

A questo punto il costituito mi consegna lo statuto sociale, nella sua veste aggiornata che, previa lettura da me notaio datane al comparente e all’Assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale.

L’assemblea autorizza il comparente, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad apportare al presente verbale ed all’allegato Statuto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il comparente dichiara che procederà direttamente a presentare la domanda di iscrizione all’albo delle Cooperative istituito ai sensi dell’articolo 223 – sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e del D.M. 23 giugno 2004, esonerando me notaio da ogni responsabilità a riguardo.

Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara esaurita la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria alle ore ventidue e minuti cinquanta (22.50) e che la stessa proseguirà in sede ordinaria.

Il presente atto é esente da bollo ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 numero 642.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura, con gli allegati, al comparente, che approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me notaio.

Consta di fogli due dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati a mano da me notaio per pagine cinque.

F.TO: NICCOLAIONI ANDREA –  MARIA ANTONIETTA DENARO Notaio (sigillo)

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE –  SEDE – DURATA

ART.1: COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita fra coloro che intendono esercitare e promuovere la pratica sportiva, sia dal punto di vista ricreativo che agonistico, la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata  “Circolo Tennis Pontedera Società Cooperativa a responsabilità limitata”

ART.2: SEDE

La società ha sede in Pontedera (PI),  all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L’organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune di Pontedera e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

ART.3: DURATA

La società ha durata fino al 31 Dicembre 2030 e può essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea dei soci; è fatto salvo il diritto di recesso per i dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

ART.4: SCOPO MUTUALISTICO

La società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini speculativi o di lucro.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ART.5: OGGETTO SOCIALE

Considerata l’attività mutualistica della società e tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci, la Cooperativa si  prefigge i seguenti scopi essenziali nell’interesse generale della città di Pontedera ed in quello in particolare dei soci:

A) promuovere, disciplinare, migliorare iniziative intese a diffondere la pratica dell’attività sportiva in genere e in particolare del Tennis mediante gestione diretta o indiretta dei propri impianti, il tutto con particolare attenzione alla promozione dell’attività giovanile;

B) provvedere all’assistenza culturale e ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci e delle loro famiglie e all’organizzazione di iniziative volte a tali fini anche attraverso l’approntamento di locali interni e/o esterni alla struttura sportiva per le riunioni dei soci e dei familiari;

C) partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare fra i Soci i principi ed i legami di solidarietà;

D) dare assistenza collettiva ed individuale ai propri soci sia direttamente sia per tramite di altro organismo in tutti i campi, con particolare riferimento all’attività tennistica, onde questi possano conseguire i migliori risultati nell’ambito dell’attività sportiva.

Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa avrà la facoltà di svolgere tutte le attività che i suoi organi, nelle rispettive competenze, riterranno utili.

La cooperativa, per la realizzazione dei suoi fini, avrà la facoltà di acquistare, costruire, prendere e dare in locazione, in affitto ed in comodato immobili, mobili, impianti ed attrezzature da utilizzare direttamente o indirettamente per le finalità sociali nonchè accordare e delegare determinate mansioni esecutive ad altri enti, società e/o privati che svolgono attività similari o integratrici. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, mobiliari, industriali e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. La cooperativa potrà ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, anche attraverso contribuzioni dei soci da corrispondere mensilmente.

TITOLO III

SOCI 

ART.6: REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a nove.

Art.7: DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

– l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza;

– l’indicazione della professione svolta;

–  l’ammontare della quota che intende sottoscrivere;

– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed il regolamento, di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

– ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico, l’attività economica svolta dalla società, tenendo anche conto della capacità ricettiva delle strutture sportive e ricreative realizzate o in corso di realizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunzi l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato. La qualità di socio si acquista con l’iscrizione nel libro dei soci operata a cura degli Amministratori, i quali saranno tenuti all’annotazione solo dopo la sottoscrizione della quota da parte del socio ed a pagamento della quota sottoscritta avvenuto oppure concordato con il Consiglio di Amministrazione. Le modalità di pagamento delle quote sottoscritte vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART.8: DOMICILIO DEI SOCI

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci é quello risultante dal libro soci.

TITOLO IV

RECESSO – ESCLUSIONE – MORTE DEL SOCIO

ART.9: PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

ART.10: RECESSO

Il recesso del socio è previsto nei casi previsti dalla legge (art.2437 c.c. e art.2530 ultimo comma del codice civile, art.34 del D.lgs. n.5/2003) e in ogni altra causa prevista dal presente statuto.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ART.11: ESCLUSIONE

L’esclusione del socio oltre che nel caso indicato dall’articolo 2531 c.c. (mancato pagamento delle quote sottoscritte), può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

– per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

– per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione alla società;

– in seguito a dichiarazione di interdizione, inabilitazione o fallimento, o in seguito a condanna ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, e negli altri casi previsti dall’articolo 2286 c.c.;

– in caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell’impresa sociale.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio,  nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Lo scioglimento del rapporto sociale conseguente alla esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L’esclusione del socio ha effetto dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART.12: COMUNICAZIONE AL SOCIO RECEDUTO O ESCLUSO

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono esser comunicate ai soci destinatari mediante  raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.13: LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato, avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo limitatamente al socio.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall’approvazione del bilancio.

ART.14: MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio il rapporto sociale continuerà con gli eredi o legatari del socio defunto, salvo che questi ultimi chiedano la liquidazione della quota.

In tal caso gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote sottoscritte e interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare fra loro un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART.15: TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA’ DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote di partecipazione per le quali non sia stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l’esclusione hanno avuto effetto o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio receduto od escluso è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote di partecipazione. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulle quote di partecipazione del medesimo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

ART.16: PATRIMONIO SOCIALE:

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale rappresentato dall’ammontare delle partecipazioni dei soci, costituito da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 129,11 (centoventinove virgola undici);

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci a tale titolo;

d)  dalla riserva straordinaria;

e)  da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea dei soci o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti del capitale sottoscritto.

Le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.

ART.17: VERSAMENTO DELLE QUOTE

Il versamento del valore delle quote di partecipazione sottoscritte può essere effettuato in unica soluzione o ratealmente nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione al momento della sottoscrizione della quota da parte del Socio.

ART.18: VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società, senza l’autorizzazione degli Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, indicando il cognome, nome, le generalità e la residenza dell’aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti, il prezzo pattuito per la cessione e le  modalità di pagamento.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento, può proporre opposizione al Tribunale.

ART.19: BILANCIO DI ESERCIZIO

L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, nei modi e con l’osservanza delle norme legali e tributarie vigenti.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l’approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione e i Sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428  e  2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti. Nel caso di residui passivi l’Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura non inferiore al 3% (tre per cento);

c) ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall’Assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall’ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci.

ART.20: RISTORNI

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica. L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, che potrà avvenire mediante erogazione diretta o aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART.21: ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

–    l’Assemblea dei soci;

–    il Consiglio di Amministrazione;

–    il Collegio Sindacale, se nominato;

ART.22: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza (nella sede o altrove, purchè in Italia), e l’elenco delle materie da trattare, nonchè la data della seconda convocazione (che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima). L’avviso deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea.

ART.23: COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea:

a) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;

b) procede alla nomina degli amministratori;

c)  procede all’eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;

d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e sindaci;

e) approva i regolamenti interni;

f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

g) delibera sulle operazioni di natura immobiliare aventi un valore complessivo superiore al 10% (dieci per cento) dell’ammontare dei ricavi determinati dalla somma delle voci di conto economico A-1) “ricavi delle vendite e delle prestazioni” e A-5) “altri ricavi e proventi” come risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi previsti dal precedente articolo 19.

L’Assemblea si riunisce, inoltre, quando ne sia fatta richiesta, con indicazione delle materie da trattare, da un numero di soci almeno pari al 25% (venticinque per cento) dei soci aventi diritto di voto in assemblea. In quest’ultimo caso la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque entro quaranta giorni dalla data delle richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa  per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART.24: COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l’Assemblea é regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l’Assemblea é regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

In ogni caso l’Assemblea si intende regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell’eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell’oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Le deliberazioni che ottengono la parità di voti favorevoli e contrari si ritengono respinte.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell’alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.

ART.25: VOTO

Hanno diritto al voto, nelle assemblee, i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’importo ed il valore della quota di partecipazione posseduta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell’art. 2372 c.c. Ogni socio delegato non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ART.26: PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, da un socio eletto dall’Assemblea stessa.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, e quando occorre, di due Scrutatori.

Le deliberazioni debbono constare del verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee, le cui deliberazioni importino modifiche dello statuto, deve essere redatto da un Notaio. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare e far constatare la regolare costituzione dell’assemblea medesima, di accertare l’identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

ART.27: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea.

Gli Amministratori devono essere soci.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, ed il Tesoriere, salvo che non vi abbia provveduto l’assemblea all’atto della nomina.

ART.28: POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione é investito dei più ampi poteri per la gestione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Ad esso sono attribuite tutte le facoltà necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione soltanto di quelle attività tassativamente riservate dalla legge o dal presente statuto all’assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e fermo restando quanto previsto dall’articolo 2381 del codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni degli amministratori indicate nell’articolo 2381 c.c., nè i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART.29: CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione é convocato, nella sede sociale o altrove purchè nell’ambito della Provincia in cui la società ha la sede legale, dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione é fatta a mezzo di lettera, fax o e – mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza, o di avviso da consegnarsi a mano non meno di tre giorni prima dell’adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti all’adunanza.

Le deliberazioni che ottengono la parità di voti favorevoli e contrari si ritengono respinte. Le deliberazioni debbono constare del verbale sottoscritto dal Presidente dell’adunanza e del Segretario.

ART.30: RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale. Il Presidente perciò é autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati, e ai procuratori e mandatari speciali, se nominati.

ART.31: COLLEGIO SINDACALE

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART.32: CAUSE DI SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l’assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per  l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;

d) per la perdita del capitale sociale;

e)  nelle ipotesi previste dagli artt. 2437  quater c.c.e 2473 c.c.;

f) per deliberazione dell’assemblea.

L’assemblea che dichiara lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo.

 ART.33: DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

– al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, ed eventualmente rivalutato;

– al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.34: REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione  potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il regolamento entrerà in vigore solo dopo l’approvazione dell’Assemblea la quale potrà deliberarne l’approvazione in toto o in parte, rideterminandone anche i contenuti.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, potrà proporre all’Assemblea dei soci modifiche ai regolamenti in vigore. Tali modifiche, per la loro validità, dovranno essere approvate dall’Assemblea dei soci la quale potrà deliberarne l’approvazione in toto o in parte, rideterminandone anche i contenuti.

ART.35:COLLEGIO ARBITRALE

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti della provincia in cui ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale così costituito deciderà pro bono et aequo, senza formalità di procedura, con giudizio inappellabile entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Il Collegio Arbitrale  stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell’arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Si osservano in ogni caso le norme inderogabili di cui agli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs.17 gennaio 2003 n.5.

ART.36: RINVIO

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la “Disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.TO: NICCOLAIONI ANDREA –  MARIA ANTONIETTA DENARO Notaio (sigillo)

 

 

REGOLAMENTO

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ARTICOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l’attività sociale, amministrativa e tecnica della società nell’ambito ed in conformità delle norme statutarie.

ARTICOLO II

OBBLIGHI DEI SOCI IN GENERALE

 I Soci sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme dello statuto, del presente regolamento, nonché delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nell’ambito della propria competenza.

ARTICOLO III

ACCESSO ALLA SEDE ED USO DEGLI IMPIANTI

 L’accesso alla sede e l’uso degli impianti ed attrezzature, secondo gli orari stagionali approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono consentiti:

A)    Ai Soci, coloro cioè che hanno acquisito tale qualità ai sensi dell’articolo 11 dello statuto della Cooperativa. Ai Soci è consentito il più ampio godimento degli impianti e delle attrezzature secondo quanto stabilito dallo statuto, e dal regolamento all’articolo IV.
B)     Ai familiari dei Soci, secondo le modalità stabilite dall’articolo V del regolamento.
C)    Agli invitati dei Soci, secondo le modalità e i limiti precisati dal regolamento all’art.VI.
D)    Agli atleti che difendono i colori sociali nelle competizioni sportive secondo le modalità ed i limiti precisati dal regolamento all’Articolo VII.
E)     Agli studenti non Soci, con le modalità ed i limiti precisati dal regolamento all’articolo VIII.
F)     Agli estranei con le modalità ed i limiti precisati dal regolamento all’articolo IX.
G)    Ai Soci onorari e cioè a coloro che per meriti particolari, siano ritenuti dal Consiglio di Amministrazione meritevoli dell’accesso alla sede e dell’utilizzazione degli impianti. Tale diritto non è estensibile ai familiari e ad eventuali invitati
H)    Ai frequentatori, con le stesse modalità previste per i Soci.

Tutte le Figure elencate nel presente articolo saranno iscritte, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, in appositi elenchi. Tale appartenenza rimane valida in mancanza di comunicazioni scritte.

ARTICOLO IV

QUALIFICHE DEI SOCI

 I Soggetti aventi i requisiti di cui alla lettera “A” dell’articolo III del presente regolamento si distinguono in::

SOCI GIOCATORI
SOCI NON GIOCATORI CATEGORIA “A”
SOCI NON GIOCATORI CATEGORIA “B”

I Soci giocatori hanno diritto di godere di tutti gli impianti sportivi e le attrezzature del Circolo Tennis corrispondendo la quota mensile secondo le modalità e le misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione, e la tariffa oraria secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di concerto con il Gestore, nella determinazione del costo orario si terrà conto dei prezzi praticati dai circoli della zona e dallo storico del nostro circolo.
Ulteriori contributi sempre stabiliti dal Consiglio di Amministrazione d’accordo con il Gestore, possono essere richiesti per l’uso di alcuni impianti e servizi quali:palestra, campi coperti,illuminazione e riscaldamento dei campi, corsi di tennis, di ginnastica ecc. Questi Soci prenotano i campi da tennis secondo le modalità stabilite dall’articolo XIII.
I Soci non giocatori di categoria “A”, hanno gli stessi diritti dei Soci giocatori salvo per la prenotazione dei campi da tennis, per il quale vengono considerati alla stregua degli estranei.
I Soci non giocatori di categoria “B” sono coloro che non frequentano più il Circolo, ma che vogliono mantenere la quota Sociale, la possibilità di partecipare alle Assemblee con diritto di voto e l’accesso al Circolo. Se occasionalmente prenotano un campo da tennis, vengono considerati come non Soci agli effetti della prenotazione e della quota oraria dei campi.
I Soci giocatori in possesso di particolari attitudini sportive potranno essere esonerati dal pagamento di qualsiasi quota, tassa o contributo su decisione del Consiglio di Amministrazione.
Il Socio di qualsiasi tipo è obbligato in solido al pagamento delle quote di frequenza e dei contributi dovuti dai suoi familiari pena la esclusione, ai sensi dell’articolo 12 dello statuto sociale, dalla qualifica di Socio della “Cooperativa a r.l. Circolo Tennis.

ARTICOLO V

FAMILIARI DEI SOCI

 Sono considerati familiari dei Soci ai sensi della lettera “B” dell’articolo III del presente regolamento:
Il coniuge del Socio purchè non legalmente separato.
I figli del Socio che risultino celibi o nubili.
L’iscrizione dei figli dei Soci nell’apposito elenco, richiamato nel seguito del presente articolo, viene subordinato al possesso dei necessari requisiti morali e civili valutati dal Consiglio di Amministrazione. Contro la delibera di diniego di ammissione, il Socio ha diritto di proporre reclamo al Consiglio dei Probiviri nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione che dovrà darsi a mezzo lettera raccomandata. Il comitato dei Probiviri deciderà sul reclamo con le modalità previste dall’articolo 46 dello statuto sociale.
Il coniuge e i figli del Socio perderanno il diritto di accedere alla sede sociale e di usufruire degli impianti sportivi e delle attrezzature in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale dell’intestatario della quota compresa la causa di morte
I familiari dei Soci possono utilizzare gli impianti del Circolo, per quanto riguarda i campi da tennis, vengono considerati come non Soci nella prenotazione.

ARTICOLO VI

INVITATI DEI SOCI

 Solo il Socio ha la possibilità di invitare persone estranee alla Cooperativa ad accedere alla sede e a usufruire degli impianti sportivi e delle attrezzature negli orari normalmente riservati ai Soci, e con le stesse tariffe. Il Socio non può invitare più di una volta al mese persone estranee. L’invitato è tenuto ad osservare le norme di comportamento indicate nell’articolo X del presente regolamento, ed il Socio ne rimarrà responsabile.

 

 

ARTICOLO VII

ATLETI

 Sono considerati “Atleti” coloro che, pur non avendo i requisiti richiesti alle lettere a) e b) dell’articolo III del presente regolamento, si dedichino abitualmente all’attività agonistica e siano in possesso di particolari attitudini sportive. Essi vengono ammessi ad accedere alla sede e ad utilizzare gli impianti sportivi e le altre attrezzature su domanda al Consiglio di Amministrazione che, con delibera, potrà stabilire le modalità di uso degli impianti. Possono venir esonerati dal pagamento di qualsiasi tassa, quota o contributo e debbono essere confermati anno per anno e, nell’ipotesi di esonero anticipato a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione senza obbligo alcuno di motivazione, perderanno i diritti sopra indicati.

ARTICOLO VIII

STUDENTI NON SOCI

 Gli studenti non Soci, fino all’età di 26 anni, hanno la possibilità di usufruire delle attrezzature e degli impianti sportivi del Circolo Tennis Pontedera, ad eccezione della palestra. Nei giorni feriali essi corrispondono la tariffa oraria come quella dei Soci giocatori, nei giorni festivi corrispondono la tariffa come quella dei non Soci.
Lo studente non socio prenota i campi da tennis, secondo quanto stabilito dal successivo articolo XIII.

ARTICOLO IX

ESTRANEI

 Gli estranei hanno la possibilità di usufruire degli impianti e delle attrezzature del Circolo Tennis Pontedera ad eccezione della palestra, corrispondendo la quota oraria stabilita dal Consiglio di Amministrazione e prenotando i campi secondo quanto stabilito dal successivo articolo XIII.

ARTICOLO X

NORME DI COMPORTAMENTO

 Le persone di cui all’articolo III del presente regolamento devono essere di buona condotta civile e morale e debbono mantenere in ogni circostanza un comportamento serio e dignitoso. Essi devono accettare ed eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea dei Soci, nonché quanto previsto dallo Statuto sociale e dal presente regolamento.
Nell’ambito della sede sociale è vietato introdurre automobili, moto, motorini o biciclette e portare cose che possono arrecare danno o disturbo. E’ del pari vietato cogliere fiori, calpestare aiuole e giocare a pallone.
Eventuali danni arrecati agli impianti, alle attrezzature e al verde del Circolo da parte di chi usufruisce delle strutture, gli verranno addebitate.

 

ARTICOLO XI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 Nei confronti delle persone indicate alle lettere A) e B) dell’articolo III del presente regolamento che commettono azioni contrarie al decoro, alla morale, alla decenza sia nella sede sociale che fuori di essa o che tengano un comportamento abituale che sia di ostacolo al buon andamento della vita associativa o in contrasto con l’articolo X del presente regolamento, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
1)      Censura
2)      Deplorazione
3)      Sospensione temporanea
4)      Radiazione.

Di ogni provvedimento disciplinare dovrà essere data comunicazione all’interessato attraverso lettera raccomandata e, esclusa la censura, con l’affissione all’apposito albo sociale.
L’interessato potrà proporre reclamo scritto entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei probiviri. La presentazione del reclamo, in attesa della decisione del collegio dei probiviri, sospende l’esecuzione del provvedimento.
Il comitato dei probiviri deciderà sul reclamo con le modalità previste dall’articolo 47 dello statuto della Cooperativa Circolo del Tennis.

ARTICOLO XII

RAPPORTI CON LA GESTIONE

 I Soci sono tenuti tassativamente ad astenersi dall’impartire istruzioni al custode dei campi o a manifestare lamentele al gestore o al custode dell’impianto. Ogni eventuale rilievo dovrà essere fatto al Consiglio di Amministrazione o a persona da esso incaricata. Il custode o gestore dell’impianto è tenuto a far osservare le norme del presente regolamento e ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione di ogni eventuale inosservanza da parte dei frequentatori (Soci e non Soci) per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO XIII

MODALITA’ PRENOTAZIONI TURNI DI GIOCO

 I turni di gioco sono regolati da prenotazioni scritte da effettuarsi in apposito tabellone tenuto dalla gestione del Circolo e disponibile presso il bar. Solo i Soci potranno segnare personalmente le prenotazioni sull’apposito tabellone.
Le prenotazioni dei turni devono essere fatte nelle apposite caselle indicando il cognome e, ove questo possa indurre in errore, l’iniziale del nome.
Sono assolutamente vietate scritture cancellabili, segni convenzionali o qualunque altro espediente che possa limitare o arrecare danno al godimento dell’impianto da parte di altri Soci.
L’ordine di precedenza nella prenotazione dei turni di gioco è stabilito come segue:

1)      I Soci onorari, i Soci e i Frequentatori, prenotano tutti i giorni per il giorno stesso e per l’intera settimana successiva
2)  I Soci non giocatori,i familiari dei soci,gli studenti non socie e gli estranei prenotano tutti i giorni ma solamente per il giorno stesso e per i due successivi.
Ogni ora segnata in difformità al presente articolo verrà cancellata.
Il gestore dovrà riportare in rosso il nome e il cognome degli estranei sul tabellone delle prenotazioni.

 ARTICOLO XIV

CONTRIBUTI DEI SOCI E QUOTA CAMPI

I Soci sono tenuti annualmente al versamento di un contributo in conto capitale per il sostentamento del fabbisogno finanziario della Cooperativa, da corrispondere anticipatamente per uno o più mesi fino all’intero anno, entro il decimo giorno del mese in corso all’incaricato nominato dal C. di A. o in alternativa al Gestore del Circolo.
Tale contributo potrà essere annualmente modificato tenendo conto delle variazioni ISTAT, salvo diversa indicazione sottoposta alla Assemblea dei Soci.
Le quote orarie dei campi del tennis e del calcetto saranno annualmente modificate tenendo conto delle variazioni ISTAT di comune accordo fra il Gestore e il C di A. salvo diversa indicazione sottoposta alla Assemblea dei Soci.
I Soci che avranno un ritardo nel pagamento dei contributi di cui sopra, saranno segnalati al Gestore il quale esigerà da loro nella prenotazione dei campi e nel pagamento della quota oraria, lo stesso comportamento e lo stesso importo riservato agli estranei, fino a quando non avranno pareggiato il loro debito nei confronti del Circolo.
Le quote orarie sono di due tipi:
Tariffa base da applicare a: Soci onorari, Soci giocatori, Frequentatori, Atleti, Familiari dei Soci e Studenti
Tariffa base più percentuale stabilita dal Consiglio che non potrà superare i 10 € da applicare ai Soci non giocatori e agli Estranei.
I campi da tennis e calcetto prenotati e successivamente disdetti con un preavviso inferiore alle 24 ore, se rimarranno inutilizzati, dovranno essere comunque pagati.

 ARTICOLO XV

LEZIONI DI TENNIS

 Tutti i Giocatori che usufruiscono dei campi da tennis per lezioni o corsi con Istruttori o Maestri di tennis riconosciuti dal Consiglio pagheranno la tariffa oraria base.

ARTICOLO XVI

ORGANIZZAZIONE TORNEI

 Il Gestore come pure il Circolo stesso,hanno la facoltà di organizzare tornei invernali ed estivi aperti alla partecipazione di soli Soci o di Soci ed estranei, le competizioni non dovranno svolgersi nelle fasce orarie maggiormente frequentate dai Soci.
Per la partecipazione degli estranei, non sarà dovuta alcuna maggiorazione di tariffa oraria al Circolo.